Il CdS si pronuncia sul ricorso di Ciclat per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata nel Comune di Pomezia

Nel contenzioso, Ciclat Trasporti Ambiente Soc.Coop. è affiancata dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Franco Gaetano Scoca, Riccardo Villata ed Emilio Potena; Etambiente S.p.A. è assistita dagli avvocati Angelo Clarizia e Pasquale Cristiano.

Etambiente ha impugnato in prime cure la determinazione dirigenziale del Comune di Pomezia n. 1072 del 28 luglio 2022, recante l’approvazione dei verbali di gara e la contestuale aggiudicazione definitiva alla società Ciclat della procedura aperta per l’affidamento del “servizio di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti solidi urbani, altri servizi di igiene urbana e pulizia dell’arenile per il Comune di Pomezia per gli anni 2022/2029”, indetta con bando del 27 dicembre 2021 dalla Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia, Aprilia, Ardea, Socio Sanitaria Pomezia S.r.l. Servizi in Comune S.p.A..

All’esito della gara, si era classificata prima la Ciclat e seconda Etambiente.

Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha il I motivo del ricorso introduttivo, sostenendo che “In linea di principio, la circostanza nella quale, in presenza di una clausola del bando di gara che richiede, ai fini della verifica del possesso di requisiti di esperienza, certificazioni rilasciate da amministrazioni committenti, la concorrente produca in gara certificazioni rilasciate da un soggetto privato a sua volta concessionario o appaltatore del relativo servizio da parte della committenza pubblica non costituisce, di per sé, causa di esclusione dalla gara ex art 83, comma 8, ultimo inciso, del d.lgs. 50/2016, potendo peraltro essere regolarizzate ai sensi del comma 9”. Accolto il secondo motivo e rigettato gli altri.

Con atto notificato in data 16 febbraio 2023 Ciclat ha interposto appello avverso l’accoglimento dei motivi di ricorso poc’anzi citati.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi ai sensi e nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, decide come segue: accoglie ai sensi di cui in motivazione il ricorso di primo grado svolto da Etambiente e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui aggiudica la gara a Ciclat, anziché disporne l’esclusione; accoglie ai sensi di cui in motivazione il ricorso incidentale svolto in primo grado da Ciclat e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui non esclude Etambiente dalla gara.

Involved fees earner: Angelo Clarizia – Clarizia & Associati; Pasquale Cristiano – Numeri & Norme Associati; Franco Gaetano Scoca – Scoca; Andreina Degli Esposti – Villata, Degli Esposti e Associati; Riccardo Villata – Villata, Degli Esposti e Associati;

Law Firms: Clarizia & Associati; Numeri & Norme Associati; Scoca; Villata, Degli Esposti e Associati;

Clients: Ciclat Trasporti Ambiente; Etambiente S.p.A.;

Author: Marco Zingaro