Crea Pubblicità autorizzata all’installazione di cartelli pubblicitari luminosi nel Comune di Guardamiglio

Nella vertenza, Crea Pubblicità S.a.s. di Mangone Davide & C. è affiancata dagli avvocati Roberto Colagrande e Francesco Laruffa.

La società Crea Pubblicità S.a.s. di Mangone Davide & C. procedeva all’installazione di due cartelli pubblicitari bifacciali luminosi in vista sulla S.S. n. 9 al Km. 268+725 sx e al Km. 268+735 sx, giusta autorizzazione del Comune di Guardamiglio, rilasciata il 13 ottobre 1998 previo nulla osta di Anas S.p.a. del 25 agosto 1998.

Con atto del 27 settembre 2018, Anas S.p.a. comunicava l’avvio del procedimento di annullamento del nulla osta poiché le chilometriche 268+725 e 268+735sx non risultavano comprese all’interno del centro abitato delimitato, così come ritenuto nel nulla osta rilasciato. Con nota del 22 ottobre 2018, Anas S.p.a. provvedeva alla revoca definitiva del nulla osta, diffidando la Crea Pubblicità S.a.s. alla rimozione degli impianti entro il 15 novembre 2018.

Con ricorso ritualmente notificato Crea Pubblicità S.a.s. di Mangone Davide & C. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per l’annullamento del provvedimento di revoca e della successiva diffida alla rimozione dell’impianto.

Con sentenza 28 agosto 2019, n. 1931, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. I, accoglieva in parte il ricorso. Ritenuta priva di lesività la revoca dell’atto endo procedimentale, il giudice adito annullava la diffida per mancanza dei presupposti necessari (abusività delle opere o sopravvenuta carenza del titolo autorizzatorio legittimante) e rilevava l’inidoneità della revoca a incidere sull’autorizzazione in essere. Veniva rigettata la domanda di risarcimento perché generica, non avendo la ricorrente dato prova del collegamento eziologico tra l’atto impugnato e la disdetta operata da parte della locataria dell’impianto, né della effettiva restituzione ad essa locataria del canone annuo all’uopo corrisposto.

Avverso tale sentenza Anas S.p.a. ha interposto appello con un unico e articolato motivo, deducendo la violazione dell’art. 23, commi 4 e 5, e dell’art. 26 del D.lgs. 285/1992.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile l’appello incidentale. Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di complessivi € 4.000,00 (quattomila/00), oltre accessori di legge, da corrispondere in favore dell’appellato costituito, Crea Pubblicità S.a.s. di Mangone Davide & C.

Involved fees earner: Roberto Colagrande – Colagrande Roberto; Francesco Laruffa – Laruffa Bottinelli;

Law Firms: Colagrande Roberto; Laruffa Bottinelli;

Clients: Crea Pubblicità S.a.s. di Mangone Davide & C.;

Author: Marco Zingaro