Contributo a cura di Alessandra Pandarese e Alessandro Eminente, Avvocati di BSVA – Studio Legale Associato.
Una recente decisione della Corte d’Appello di Venezia è intervenuta in materia di garanzie fideiussorie a prima richiesta e limiti temporali e prescrizione delle stesse, in ambito di convenzioni edilizie con garanzia di esecuzione di opere di urbanizzazione.
Le polizze di questo tipo contengono la clausola “fino a liberazione” in deroga ai principi delineati dagli articoli 1936 e seguenti del Codice Civile e in particolare l’art. 1957 c.c., ma non possiedono una durata illimitata, come erroneamente affermato in alcune altre pronunce, essendo invece soggette al termine di prescrizione decennale, che decorre dal momento in cui può essere fatto valere il diritto.
Senza un perimetro definito in ambito temporale di durata, tali garanzie comporterebbero un rischio eccessivo per compagnie assicurative e banche, compromettendo l’equilibrio del mercato delle cauzioni.
Dunque, nonostante l’estensione della garanzia per l’adempimento completo dell’obbligazione, il diritto di escutere la fideiussione è comunque soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, previsto dagli artt. 2935 e 2946 del Codice Civile.
Nel caso concreto, la Convenzione di Lottizzazione era del 1993 e stabiliva che le opere di urbanizzazione primaria avrebbero dovuto essere completate entro il luglio 2004. Di conseguenza, il diritto all’escussione della polizza fideiussoria avrebbe potuto essere esercitato a partire da queste date, con un termine massimo di prescrizione fissato al luglio 2014.
Tuttavia, il Comune garantito ha effettuato il primo atto interruttivo della prescrizione solo nel 2019, ben oltre il termine di dieci anni, risultando quindi estinto il preteso diritto, in sede giurisdizionale, dal Comune di escutere la garanzia fideiussoria.
Il principio espresso è chiaro: una volta superato il termine di validità della convenzione, il creditore (in questo caso il Comune) dispone di dieci anni per far valere il diritto all’escussione. Questo orientamento rafforza l’esigenza di una gestione tempestiva e scrupolosa dei termini per attivare la garanzia, contemperando la tutela del soggetto garantito con quella degli enti emittenti.